VADEMECUM PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI AL TEMPO DEL COVID-19

(Note sul Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, aggiornate al Decreto Legge “Cura Italia” n. 34 del 19 maggio 2020)

a cura di Gigaworkers

In piena emergenza sanitaria e con una prospettiva futura ancora poco delineata, cominciamo a dotarci di una piccola cassetta degli attrezzi, un manualetto di sopravvivenza per le lavoratrici e per i lavoratori sulle cui spalle rischiano di abbattersi le pesanti ricadute economiche provocate dalla pandemia del Covid-19. Ora più che mai diventa fondamentale socializzare strumenti di autodifesa, di mutuo soccorso e buone pratiche affinché nessuna/o venga lasciato indietro.

Salute e sicurezza dei lavoratori

  1. Indipendentemente dall’emergenza in atto, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è tenuto a adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori e delle lavoratrici. Con riferimento all’emergenza Covid-19, il Decreto Legge emanato dal Governo (in particolare l’art. 16), deve quindi essere letto alla luce di quanto già previsto dall’art. 2087 c.c. sopra richiamato. Ne consegue che le aziende, la cui attività non è soggetta a sospensione, devono dotare i lavoratori di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari a garantirne l’incolumità psico-fisica. Tali dispositivi non possono limitarsi alle sole mascherine, ma devono necessariamente comprendere qualsiasi dispositivo che, in relazione all’attività svolta, sia effettivamente in grado di tutelare l’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori.
  2. Sempre per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende, la cui attività non è stata sospesa, devono ridurre il numero del personale presente in azienda ricorrendo al c.d. lavoro agile (telelavoro o al c.d. smart-working). A tal riguardo evidenziamo che in entrambi i casi gli strumenti di lavoro, diversamente da quanto sta accadendo, devono essere necessariamente forniti dall’azienda (computer, software e quant’altro necessario per lavorare), in conformità con quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Si precisa, inoltre, che il telelavoro prevede che il lavoratore sia soggetto agli stessi orari che aveva quando lavorava in azienda, mentre con il c.d. smart working l’attività lavorativa non è soggetta a vincoli di orario ma al raggiungimento del risultato. Ciò rende evidente che molti lavoratori e lavoratrici, che attualmente sono state messe in modalità c.d. di smart working, in realtà stanno lavorando in telelavoro. Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione del vostro contratto collettivo per esigere tutto quanto in esso previsto per tale modalità lavorativa.

Sul punto si deve poi precisare che l’art. 39 del Decreto Legge prevede espressamente che fino alla data del 30.04.2020:

  • Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi comprovate patologie, che abbiano a tal proposito una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
  • I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Per i lavoratori le cui aziende hanno sospeso o sospenderanno le attività in seguito ai provvedimenti economici previsti nel decreto

Tali aziende possono fare ricorso ai permessi e alle ferie (ciò significa decurtazione di reddito a carico delle lavoratrici e dei lavoratori). Quanto alle ferie si deve comunque precisare che l’azienda è legittimata a scaricare le ferie maturate negli anni precedenti (c.d. ferie arretrate). Ad ogni modo, al fine di non dover essere voi a pagare la crisi, è necessario insistere perché l’azienda faccia ricorso alla Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria ed in deroga). Il Decreto Legge emanato dal Governo prevede, infatti, una serie di facilitazioni:

  1. La cassa integrazione può essere richiesta dai datori di lavoro che subiscono una sospensione e/o una riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane o comunque entro il mese di agosto 2020; in presenza di sospensione e/o di riduzione dell’attività produttiva da Covid-19, nel caso in cui il datore di lavoro proceda alla riduzione dell’orario di lavoro, senza contestuale attivazione della cassa integrazione guadagni, è necessario che i lavoratori interessati provvedano a metter in mora il medesimo datore di lavoro chiedendo che la riduzione di orario non determini anche una corrispondente perdita di reddito, ma che venga bilanciata, appunto, dall’intervento della cassa integrazione guadagni. Pertanto, in presenza dei presupposti di attivazione della Cig e nel caso di colpevole mancata attivazione della stessa, da parte del datore di lavoro, quest’ultimo può essere costretto a risarcire il danno sofferto dai lavoratori che non hanno avuto accesso al trattamento d’integrazione salariale.
  2. Il successivo decreto a aggiunto ulteriori 5 settimane fino ad agosto e 4 settimane per i mesi di settembre e ottobre 2020.
  3. per quanto riguarda i lavoratori beneficiari del trattamento d’integrazione salariale, il decreto non prevede per l’accesso al suddetto alcuna particolare anzianità di servizio, ma solo un rapporto di lavoro in essere al 23 febbraio 2020.

Permessi retribuiti Legge 104/92

Il Decreto del Governo prevede espressamente (v. art. 24) che per i mesi di marzo e aprile 2020 i lavoratori titolari dei permessi di cui alla legge 104/92, oltre ai 3 giorni di permesso mensile, possono usufruire di ulteriori 12 giorni complessivi di permessi per il mese di marzo e di aprile (in totale sono 18 giorni di permesso nel corso dei due mesi). Ne consegue che, ove il vostro datore di lavoro voglia farvi utilizzare le ferie, pretendete di usufruire dei permessi in questione.

Il successivo decreto a aggiunto ulteriori 12 giorni per i mesi di maggio e giugno 2020.

Licenziamenti

Tutte le procedure di licenziamento collettivo attivate dopo il 23 febbraio sono sospese per 5 mesi. Sono, altresì, sospesi sempre per 5 mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020, tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (es. licenziamenti per crisi e soppressione delle mansioni), anche per imprese con meno di 5 dipendenti. Se il vostro datore di lavoro vi comunica il licenziamento durante il suddetto arco temporale, il licenziamento non ha effetto.

Quarantena

Il periodo in cui il lavoratore è stato costretto a sorveglianza attiva fiduciaria presso il proprio domicilio (quarantena) è equiparata a malattia ai fini del trattamento economico. Tale periodo non verrà computato ai fini del comporto.

Congedi ed indennità speciali

  1. A decorrere dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi, i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato di complessivi 15 giorni per i quali è prevista una indennità pari al 50% della retribuzione per cui non si maturano i contributi figurativi (15 giorni vanno divisi tra entrambi i genitori o possono essere usufruiti interamente da uno solo – v. art. 23).
  2. In caso di figli di età superiore ai 12 anni vi è la possibilità di richiedere il congedo per lo stesso numero di giorni senza tuttavia ricevere alcuna indennità (v. art. 23). In alternativa i genitori possono richiedere un bonus di € 600 per servizi di baby-sitting. Tale bonus è previsto anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS. Le modalità di erogazione del bonus sono stabilite dall’INPS che potrà comunque non autorizzare la richiesta del bonus nel caso in cui venga superato il limite di spesa previsto dal governo.
    Il bonus è stato innalzato a 1200€ e prolungato fino al 31 luglio.
  3. Ai lavoratori dipendenti, con reddito inferiore ai 40.000 euro nell’anno precedente, spetta un premio di € 100,00 per il mese di marzo 2020 proporzionato agli effettivi giorni lavorati presso la sede di lavoro.

Una tantum 600 Euro

Segnaliamo che il D.L. 18/2020 nell’ambito dell’emergenza sanitaria Coronavirus prevede per il mese di marzo una indennità di 600 euro non soggetta ad imposizione fiscale per una buona parte delle cosiddette “partite Iva” o soggetti similari.

  A tale indennità possono accedere:

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo (seppur privi di partita Iva).

Possono inoltre accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: 

  • Artigiani 
  • Commercianti  
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.   

Modalità di presentazione delle domande

L’indennità è stata successivamente rinnovata per i mesi aprile e maggio con importi modificati per alcune tipologie di lavoratori:

  • Per il solo mese di maggio è aumenta a 1.000 nel caso in cui si dimostrasse di aver registrato perdite superiori al 33% rispetto al fatturato dello stesso periodo nel 2019
  • Ai co.co.co. che hanno perso il lavoro, per il solo mese di maggio, è aumenta a 1.000
  • Ai lavoratori stagionali o in somministrazione del settore turistico che abbiano perso il lavoro, per il solo mese di maggio, è aumenta a 1.000
  • Agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, per il mese di aprile, è ridotta a 500 euro.

Per i mesi di aprile e maggio è stata riconosciuta l’indennità di 600 euro anche ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito inferiore ai 35.000 euro

L’indennità di 600€ viene riconosciuta per aprile e maggio anche alle seguenti tipologie di lavoratori che abbiamo perso il lavoro a causa dell’emergenza:

  • Stagionali di settori diversi dal turismo o intermittenti con almeno 30gg lavorati tra gennaio 2019 e gennaio 2020 (compreso)
  • Lavoratori autonomi senza PIVA iscritti alla gestione separata con almeno un accredito mensile da gennaio 2019 a febbraio 2020 (compreso)
  • PIVA con reddito annuo 2019 derivante da attività di vendita a domicilio (rider) superiore a 5000 euro

Bonus colf e badanti di 500 euro

Il decreto di maggio prevede un bonus per i lavoratori domestici con contratti di almeno 10 ore settimanali complessive e che non siamo conviventi con il datore di lavoro.
Il bonus ammonta a 500€ per i mesi di aprile e maggio 2020.

Proroga NASPI e DIS-COLL

A sostegno di chi percepisce l’indennità di disoccupazione, la misura dedicata alla Naspi all’interno del decreto Rilancio prevede la proroga dell’assegno per due mesi per chi ha NASPI o DIS-COLL in scadenza a marzo o ad aprile.

Reddito di Emergenza (REM)

Il reddito di emergenza (Rem) prevede un sostegno economico per le famiglie che non ne percepiscono già alcuno (bonus, cassa integrazione, RdC), non hanno un contratto a tempo indeterminato né una pensione, non siano detenuti, ecc., e possono dimostrare:

  • di avere un ISEE inferiore al tetto di 15.000 euro
  • di aver avuto un patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro per persona con l’aggiunta di 5.000 euro per ogni membro della famiglia, sino a un max di 20.000 euro (25.000 euro se presente un disabile).
  • un reddito nel mese di aprile 2020 inferiore alla valore del bonus

Il bonus è erogato per 2 mesi ed ha un valore mensile di 400€ moltiplicato per 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minore, fino ad un massimo di 2 (2,1 in presenza di un disabile).

La domanda va presentata entro la fine di giugno 2020.

Permessi di soggiorno

La legge di conversione del Decreto Cura Italia proroga la validità di tutti i permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti di legge.

Sono prorogati al 31 agosto anche:

  • I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • Le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.);
  • I titoli di viaggio;
  • La validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro – casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.;
  • I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;
  • Le richieste di conversione.

I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.

Regolarizzazione/Emersione lavoratori stranieri

I datori di lavoro italiani o stranieri in possesso di permesso per soggiornanti di lungo periodo possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale per le seguenti attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
  • assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (Badante)
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (Colf).

I lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 e impiegati precedentemente negli stessi settori, possono chiedere una permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi per la ricerca di un lavoro.

La procedura è aperta dal 1 giugno al 15 luglio.

Qui una scheda illustrativa, a cura del Progetto Melting Pot Europa

Rimborsi trasporto pubblico e ferroviario

Le società di trasporto pubblico locale e ferroviario devo emettere un voucher (valido un anno) per i titoli di viaggio non goduti a causa del lockdown. In alternativa possono prolungare la durata dell’abbonamento per un periodo pari a quello di mancato utilizzo.

Bonus mobilità sostenibile

Per i residenti in capoluoghi di Regione e Provincia, città metropolitane e nei comuni con più di 50.000 abitanti è previsto un bonus fino a 500 euro per chi acquista biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di mobilità sostenibile. Il bonus copre fino al 60% della spesa sostenuta.

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